Maurizio Masi

Tabella dei Contenuti

NUOVA LEGGE SUL RECLUTAMENTO UNIVERSITARIO

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 16 luglio 2026, n. 129, recante la “Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario”, il quadro normativo dell’accesso ai ruoli accademici subisce una profonda trasformazione. Di seguito si offre una sintesi formale e professionale dei principali interventi introdotti dal legislatore.

Nuovi Requisiti di Produttività e Qualificazione Scientifica (Art. 1)

La legge riforma i criteri per l’ingresso nei ruoli universitari, modificando l’articolo 16 della
La legge riforma i criteri per l’ingresso nei ruoli universitari, modificando l’articolo 16 della Legge 240/2010. L’ammissione alle procedure di chiamata è ora subordinata al possesso di specifici requisiti di produttività e qualificazione scientifica, differenziati per le funzioni di professore di prima e seconda fascia. Tali requisiti:

  • Saranno individuati per ciascun gruppo scientifico-disciplinare tramite un decreto del Ministro, su proposta dell’ANVUR e sentito il CUN.
  • Terranno in considerazione l’attività didattica e di ricerca in Italia e all’estero, la partecipazione a progetti di ricerca su bandi competitivi e il raggiungimento di indicatori minimi relativi ai prodotti della ricerca.
  • Saranno oggetto di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte dei candidati mediante procedura telematica ministeriale.

Liste Nazionali per le Commissioni Giudicatrici (Art. 17-bis)

Viene istituito un meccanismo di liste con validità biennale per l’inclusione dei professori nelle commissioni giudicatrici. I docenti che intendono farne parte devono documentare la propria attività scientifica complessiva (con particolare riguardo all’ultimo quinquennio) e dimostrare il possesso dei nuovi requisiti di qualificazione inerenti alla propria fascia e al gruppo scientifico- disciplinare di appartenenza.

Modifiche alle Procedure di Chiamata (Art. 18 e 24)

Il provvedimento ridefinisce la composizione delle commissioni e le modalità di valutazione dei candidati:

  • Composizione delle commissioni: Per le chiamate dei professori, la commissione sarà formata da cinque membri (uno designato dall’ateneo e quattro esterni sorteggiati dalle liste nazionali). Per i ricercatori a tempo determinato, la commissione sarà composta da tre professori (uno interno e due esterni sorteggiati).
  • Criteri di valutazione: Oltre alla discussione dei titoli e dei contenuti delle pubblicazioni (il cui numero richiesto dovrà essere compreso tra dieci e quindici), è ora previsto lo svolgimento obbligatorio di una prova didattica su un tema individuato dalla commissione.
  • Esito dei lavori: Si stabilisce che la commissione giudicatrice concluda i propri lavori indicando il candidato più meritevole.
  • Valutazione ANVUR: Entro sessanta giorni verranno definite le linee guida per la valutazione da parte dell’ANVUR dei vincitori, dopo tre anni dalla presa di servizio, al fine del computo delle assegnazioni del Fondo per il Finanziamento Ordinario (FFO) secondo logiche di premialità.

Incentivazione alla Mobilità Interateneo (Art. 2)

Al fine di favorire la mobilità accademica, si introduce la possibilità di effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni. Tali operazioni richiedono l’assenso dell’interessato e delle università coinvolte e devono sottostare a specifici criteri di sostenibilità economico-finanziaria dell’ateneo ricevente.

Disposizioni Transitorie e Salvaguardia dell’Abilitazione (Art. 3)

Il legislatore ha previsto specifiche clausole per normare la fase di transizione al nuovo regime:

  • Le procedure già bandite prima dell’entrata in vigore della presente legge continueranno ad essere regolate dalla normativa previgente.
  • I soggetti in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) saranno considerati in possesso dei nuovi requisiti di qualificazione per la relativa fascia e gruppo scientifico- disciplinare, fino al termine di validità dell’abilitazione medesima.
  • I candidati che abbiano ricevuto una valutazione negativa nell’ambito della pregressa abilitazione non potranno partecipare alle nuove procedure per il medesimo settore e fascia (o fascia superiore) nei dodici mesi successivi.

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