Tra i risultati ottenuti:
Supporto legale concreto, con la costituzione del gruppo INDUI e l’ottenimento di pareri giuridici qualificati.
Influenza normativa, grazie a interlocuzioni con il MIUR e alla promozione di emendamenti che hanno portato all’approvazione del DL n. 44/2023, chiarendo i limiti delle attività esterne dei docenti.
Riconoscimenti giuridici, come la sentenza della Corte Costituzionale (n. 3/2024), che ha confermato la legittimità delle attività esterne regolamentate.
L’USPUR si conferma un punto di riferimento fondamentale nella difesa dei diritti dei docenti universitari.
Incarichi esterni dei docenti universitari a tempo pieno: una storia infinita
L’ormai annosa querelle che riguarda gli incarichi esterni dei docenti universitari a tempo pieno si arricchisce di nuovi capitoli. L’USPUR è stato e continua ad essere l’unico sindacato che supporta i docenti coinvolti in indagini della Guardia di Finanza e sottoposti a procedimenti amministrativi della Corte dei Conti.
Una breve cronistoria.
- La legge 240/2010 introduce una interessante novità nelle attività lecitamente previste per i docenti a tempo pieno (vedi art. 6 comma 10)
- Molti atenei hanno di conseguenza aggiornato i loro regolamenti
- Dopo una serie di indagini isolate originate da precise segnalazioni, nel 2017 si registra una vasta e coordinata operazione della GdF, denominata Operazione Magistri che coinvolge oltre 1000 docenti universitari
- Verificato che nella stragrande maggioranza dei casi i docenti avevano seguito quanto previsto dai regolamenti sugli incarichi del proprio Ateneo, USPUR ha iniziato una serie di iniziative per dare il proprio sostegno ai docenti coinvolti.
- 22 maggio 2018 convegno “L’università che vogliamo” presso il Politecnico di Milano, con interventi di Giuseppe Valditara, Maurizio Masi, Francesco Arecco, Thomas Johnsen, Sandro Macchietto.
- 2018 Costituzione del gruppo INDUI, in difesa dell’università italiana, coordinato dagli avv. Francesco Arecco e Lucia Bitto, che ha rilasciato un primo parere di base a sostegno delle difese scritto insieme all’avv. Bruno Gangemi e al prof. Bruno Mainardi (Allegato 1 disponibile per i soci USPUR)
- 2018 inizio delle interlocuzioni con la 7ma commissione cultura della Camera dei Deputati
- 27 maggio 2019 formulata una richiesta esplicativa al MIUR, con risposta da parte del capo dipartimento per la formazione superiore e la ricerca, prof. Giuseppe Valditara (Allegato 2 disponibile per i soci USPUR).
- 2020 emendamento esplicativo, presentato dall’on. Mario Pittoni, in decreto milleproroghe fermato, capziosamente, dalla Ragioneria dello Stato
- 16 novembre 2020, parere giuridico formulato dal prof. Mario Comba sulle cause di incompatibilità dei professori a tempo pieno, con particolare riferimento all’articolo 53, commi 7 e 7bis, D. Lgs. 165/01 nonché’ sull’ipotesi di avvio dell’azione per responsabilità contabile nei confronti di professori che hanno ottenuto l’autorizzazione o hanno effettuato la comunicazione dovuta al proprio Ateneo (Allegato 3 disponibile per i soci USPUR).
- 2023 nuova formulazione dell’emendamento esplicativo presentato dall’on. Giorgia Latini, convertito in DL n.44/2023:
2-bis. All’articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
« 10-bis. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l’assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l’università di appartenenza e comunque non comportino detrimento per le attività didattiche scientifiche e gestionali loro affidate dall’università di appartenenza ».
2-ter. Il primo periodo del comma 10 dell’articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con specifico riferimento alle attività di consulenza, si interpreta nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo
pieno è consentito lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un’organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 23-ter del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- emendamento, presentato dall’on. Tommaso Foti, con l’obiettivo di non far valere sui docenti universitari l’art 53 della legge n.165 del 30-3-2001, non è passato per parere negativo del MEF.
- 8 gennaio 2024, con la sentenza n.3/2024 la Corte Costituzionale ha ricostruito tutti i presupposti giuridici legati alle attività esterne dei docenti universitari a tempo pieno a partire dalle leggi sui doveri dei dipendenti pubblici, alla 382/1980 e 240/2010, sino all’emendamento esplicativo del DL n. 44 del 2023. La Corte non ha rilevato eccezioni di costituzionalità e con la sua autorevolezza almeno dovrebbe aver fissato i termini della questione rispetto ad interpretazioni forzate della legge.
- Lo scorso 3 giugno, presso l’Università di Parma si è svolto un seminario sugli incarichi esterni dei docenti a tempo pieno promosso nell’ambito della convenzione tra Corte dei Conti e UNIPR. Purtroppo, gli intervenuti della Corte dei Conti leggono l’intervento come una precisazione limitativa. Il legislatore ha voluto meglio precisare ciò che era lecito e confermare che non è ammessa attività libero professionale. Anzi, la lettura sarebbe che le attività in favore di giustizia sarebbero solo quelle richieste dal giudice. Quindi nemmeno quella a favore dell’accusa o della difesa.
Cosa dire, l’USPUR non si ferma e sta preparando un parere costituzionale sulla questione così da poter definire una proposta di legge che abbia l’obiettivo di ridefinire lo status dei docenti universitari a tempo pieno e a tempo definito anche nell’ottica degli obiettivi di terza missione degli atenei. Una possibile soluzione potrebbe essere estendere il regime di intra moenia già previsto per i docenti di area medica anche ai docenti a tempo pieno delle altre discipline.
In particolare, dovrebbe essere definito una volta per tutte, anche facendo riferimento a tutta la disciplina ordinistica vigente, ciò che s’intende per libera professione e per libera consulenza. Peraltro, i limiti di quest’ultima sono stati precisati all’interno del DL n. 44 del 2023.
Infine dovrebbe essere rivisto il concetto di danno erariale. Già diverse sentenze hanno ribadito che esso deve essere provato. Quindi deve essere dimostrato che il docente è venuto meno ai suoi doveri verso l’ateneo e gli studenti. Quindi, in genere arrivare a derubricare il danno erariale associato ad una eventuale inadempienza ad una sanzione amministrativa